Da NEXTVILLE (www.nextville.it)
Dl Semplificazioni: la riqualificazione energetica degli immobili scolastici potrà essere affidate alle ESCo
(Filippo Franchetto)
E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”, conosciuto come "decreto semplificazioni".
Tra le poche novità riguardanti il settore dell'energia, segnaliamo l'articolo 53"Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia".
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, è prevista l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia scolastica. Il Piano dovrà avere "ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati (...)."
Nelle more dell'approvazione del Piano nazionale di edilizia, il CIPE dovrà comunque dare avvio a tutti gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, attraverso un "Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (...) pari a cento milioni di euro per l'anno 2012".
E' prevista inoltre l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl semplificazioni, di un decreto che, "al fine diadeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi", stabilirà "le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale".
E veniamo infine al punto forse più interessante: il comma 9 dell'articolo 53 prevede l'obbligo per gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, di adottare "entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione (...) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, è prevista l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia scolastica. Il Piano dovrà avere "ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati (...)."
Nelle more dell'approvazione del Piano nazionale di edilizia, il CIPE dovrà comunque dare avvio a tutti gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, attraverso un "Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (...) pari a cento milioni di euro per l'anno 2012".
E' prevista inoltre l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl semplificazioni, di un decreto che, "al fine diadeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi", stabilirà "le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale".
E veniamo infine al punto forse più interessante: il comma 9 dell'articolo 53 prevede l'obbligo per gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, di adottare "entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione (...) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Il "contratto servizio energia", ai sensi del Dpr 412/93, è "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia". Tutti i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia sono definiti dall'Allegato II del Dlgs 115/2008
Si tratta di una importante opportunità economica per tutte le ESCo (Energy Service Company), che rappresentano i soggetti maggiormente coinvolti nella definizione e stipula dei contratti servizio energia.
Riferimenti
• Dpr 26 agosto 1993, n. 412 Norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici - Zone climatiche
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 - Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Dpr 26 agosto 1993, n. 412 Norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici - Zone climatiche
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 - Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce
in Nextville (Norme e interpretazioni)
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